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Baby In Car: una questione di etichetta!

Siamo nel 2017 e chi, munito di tutte le migliori intenzioni, cerca informazioni sul corretto trasporto dei propri bambini in auto incontra non poche difficoltà.

Ma quello nostrano è soprattutto un problema culturale, civico e sociale: l’italiano medio se ne infischia delle regole della strada che considera più come un corso di sopravvivenza dove vince il più astuto o fortunato secondo delle regole del gioco non scritte e uno storico personale in cui neanche esistevano le cinture di sicurezza.

Ciò purtroppo non cambia neanche quando si diventa genitori né tantomeno quando si ha la responsabilità di un minore.

In Italia secondo i dati dell’osservatorio ASAPS, solo nel 2016 sono stati 52 i bambini morti sulle nostre strade con oltre 1.000 lesioni importanti riportate nella fascia che va da 0 a 13 anni.

Fortunatamente però esiste una categoria di persone che si sta ravvisando e che prova a capire come fare a trasportare al meglio un bambino in macchina, se non altro per paura di sanzioni o di patente ritirata.

Da cosa cominciare? Abbiamo un bambino. Cos’è un bambino? Secondo la Treccani è “L’essere umano nell’età compresa tra la nascita e l’inizio della fanciullezza.” Secondo il codice della strada all’art. 172 punto 4 “I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.”.

Bene, quindi in Italia se abbiamo un bambino di età compresa tra 0 e 12 anni e di statura inferiore a 1,50 metri abbiamo una responsabilità civile e penale nel suo trasporto. Badate la responsabilità sui minori è estesa anche oltre i 12 anni ma questa è una tappa entro la quale siamo obbligati ad adottare un sistema di ritenuta adeguato e quindi la cintura di sicurezza non basta.

Purtroppo non è semplice: il tutto dipende da tantissimi fattori ovvero il paese in cui si viaggia, il tipo di mezzo, l’età, il peso e l’altezza del bambino, la normativa di riferimento e le conseguenti omologazioni.

Proseguiamo quindi con la normativa di riferimento in Italia grazie anche ad alcuni chiarimenti avuti dalla Polizia di Stato.

Iniziamo col chiarire le tipologie di veicoli disciplinate dalla normativa:

  • L6e, sono le cosiddette microcar
  • M1: sono gli autoveicoli ad uso privato (fino a 9 posti)
  • N: sono i veicoli destinati al trasporto merci (dove non possono trovarsi persone estranee all’attività)

Le eccezioni:

  • nei mezzi che non hanno in dotazione le cinture di sicurezza (come ad esempio i veicoli storici): in questi casi i bambini al di sotto dei 3 anni di età non possono viaggiare, dai 3 solo sui sedili posteriori fino a che non superano il metro e 50.
  • nel caso di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, ovvero taxi o NCC: i bambini di statura non superiore a 1,50 m, possono NON essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
  • nel caso di “veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3” ovvero minibus e pullman, tutto dipende se gli stessi sono dotati di sistemi di sicurezza omologati e solo in questo caso ne deriva l’obbligatorietà dell’utilizzo.
  • mentre sono tutti esonerati in caso di autobus adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana
  • ultimi ma non ultimi, i mezzi in dotazione alle forze dell’ordine, servizio antiincendio e sanitario, nettezza urbana, la vigilanza privata, gli istruttori di guida, gli esonerati per motivi medici, tutti esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza nell’espletamento di un servizio di emergenza o quando impiegati nelle attività cui sono preposti

Venendo alle regole, sui mezzi dotati di cinture c’è ovviamente l’obbligo di utilizzo MA “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.”

La normativa europea è in fase di evoluzione alla ricerca del miglior parametro che possa garantire la maggiore sicurezza per il bambino in caso di incidente sia frontale che laterale. In realtà ad oggi sono due le omologazioni dei sistemi di ritenuta per bambini: il regolamento UNECE 44 (in base al peso) e il regolamento UNECE 129 (in base all’altezza) e loro successive modifiche e integrazioni.

In buona sostanza ad oggi volendo scegliere un seggiolino per il bambino bisogna verificare che tipo di etichetta è apposta sullo stesso. Le sigle di omologazione che potete trovare sono oggi due egualmente valide:

  • R44/04 (in base al peso)
  • R129 o i-Size (in base all’altezza)

Precisazione: a seguito dell’evoluzione normativa attuale, resta valida anche la R44/03 mentre non sono più conformi le R44/01 e le R44/02. Inoltre, come specificato dalla Polizia di Stato, << Il Regolamento ECE/ONU n. 129 è entrato in vigore a luglio del 2013 e, diversamente dal regolamento 44 che prende a riferimento il peso, ha come parametro l’altezza. In particolare, attualmente, è in vigore la prima delle 3 fasi del R129, chiamata anche i-Size, che riguarda i seggiolini con installazione ISOFIX dalla nascita fino a 105 cm di altezza. Inoltre, ai fini dell’omologazione, questa prima fase del regolamento 129 prevede che i seggiolini debbano superare una prova di urto laterale del veicolo al fine di garantire una migliore protezione del bambino.>> Inoltre, << Nell’estate 2017 prenderà il via la seconda fase del R129 che comporta un cambiamento nella classificazione dei seggiolini auto, da chilogrammi a centimetri.>> anche se <<Il Regolamento 129/02 non sostituirà la  normativa R44/04, ma si aggiungerà ad essa e, pertanto, si potrà scegliere quale seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione.>>

Che confusione! Oppure no? Voler acquistare oggi un seggiolino auto per bambini potrebbe risultare particolarmente complicato e le stesse aziende produttrici offrono diverse soluzioni che sebbene tutte omologate possono creare confusione. In linea di massima la R44 definisce cinque categorie di peso: Gruppo 0, 0+, 1, 2 e 3 sulla base delle quali si è data una definizione sommaria dell’età di riferimento. La i-Size, come abbiamo detto, è in fase di evoluzione ed è già possibile iniziare a trovare dei seggiolini omologati con questa dicitura che si rifanno all’altezza.

Secondo noi anche questa dicitura piò essere ricondotta comunque in linea di massima al peso e all’età del bambino, più che altro per far capire a un genitore come regolarsi nel momento dell’acquisto per capire per quanto tempo (seppur in maniera approssimativa) potrà usarlo.

Ad esempio, quando si va dal pediatra per capire lo stato di salute di nostro figlio, il “peso e l’altezza” dei bambini possono essere confrontati con curve di riferimento chiamate Tanner-Whitehouse che identificano delle linee (percentili) e definiscono il range considerato normale e accettabile a seconda dell’età.

Di certo di nostro figlio conosciamo l’età, ma peso e altezza sono elementi in continua evoluzione ovviamente e necessitano di un monitoraggio continuo. D’altronde conveniamo che l’età non possa essere il riferimento nella omologazione di un sistema di ritenuta che necessariamente tiene conto di peso e altezza anche se con due normative diverse.

Se andiamo alla ricerca di seggiolini vediamo che vanno ancora per la maggiore i seggiolini a Gruppi ovvero a peso ma si iniziano a vedere anche gli i-Size che sicuramente offrono standard di sicurezza migliori ma sono fino a 105 cm e sistema Isofix. In compenso stanno proponendo anche tante varianti di seggiolini che crescono con i bambini: Gruppo 0+/1, 0+/1/2, Gruppo 2/3, Gruppo 1/2/3. Consentendo di comprare un seggiolino più caro ma che può essere usato per più tempo.

Sulla base di questi valori abbiamo redatto uno schema di riferimento (clicca sull’immagine per scaricare pfd):

N.B.: ECE R129 (che invece fa riferimento all’altezza e al peso massimo consentito): ad oggi questi ultimi prevedono dei dispositivi in commercio fino a 105 cm solo con sistema Isofix mentre oltre sedute con schienale.

Veniamo ora alle responsabilità. Innanzitutto il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi installati mentre << Responsabili della violazione sono il genitore o qualunque altro soggetto tenuto alla sorveglianza del minore se presenti sul veicolo. >> In questo caso la sanzione amministrativa va da 81 a 326 euro con decurtazione da 5 a 10 punti dalla patente oltre ad una sanzione accessoria nel caso di reiterazione in un periodo di due anni con conseguente sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Oltre alla responsabilità per danni fisici subiti dai minorenni presenti in caso di incidente fino a quella penale nei casi più estremi.

Ovviamente vengono sanzionati anche l’alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi dispositivi (da 40 a 163 euro) oltre che l’importazione/produzione/commercializzazione di tipi non omologati (da 848 a 3.393 euro) che ne prevede anche il sequestro. (Michela Favìa del Core)

 

Tutti pronti allora per l’estate 2017 con centimetro e bilancia, non solo per la prova costume ma anche per misurare il giusto seggiolino auto per i nostri figli!

 

 

 

 

La Redazione Motor